Come si svolge

Svolgimento della Mediazione

Come si svolge

Concormedia gestisce le mediazioni sia in forma tradizionale che on line.
Il procedimento è informale e viene gestito dal mediatore nella maniera più opportuna per giungere ad una conciliazione, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento dell’Organismo.

mediazione

Svolgimento della mediazione

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La procedura si avvia con il deposito della domanda di mediazione. CONCORMEDIA nomina un mediatore della propria lista e convoca le parti presso la sede scelta o attraverso l’invio del link per partecipare in via telematica

MANCATA PARTECIPAZIONE

Se la parte convocata non si presenta al primo incontro il mediatore né da atto nel verbale di mediazione e la procedura si conclude con un verbale negativo che consente alla parte istante di agire in giudizio avendo soddisfatto la condizione di procedibilità.
Quando la mediazione è obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e, se richiesto, può altresì, condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

PRIMO INCONTRO EFFETTIVO

Se la parte chiamata accetta l’invito a partecipare al primo incontro si procede con il suo svolgimento alla presenza del mediatore nominato e delle parti, assistite dai rispettivi legali, anche in videoconferenza.
Detto incontro si svolge tra 20 e 40 giorni dal deposito della domanda e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione.
Con la novità introdotte dalla riforma Cartabia questo primo incontro non è più solamente “informativo”, ma si procede alla vera e propria mediazione (cd. fase negoziale) che può essere articolata in incontri congiunti o separati tra il mediatore e le parti.
Si tratta quindi di un incontro effettivo in cui il mediatore si adopera affinché’ le parti raggiungano un accordo di conciliazione e si può concludere con un verbale di mancato accordo (in questo caso non saranno dovute spese ulteriori a quelle già versate); con un verbale di rinvio ad un incontro successivo o con un verbale di accordo (in tali casi saranno dovute le indennità aggiuntive previste dalla legge e dal regolamento di Concormedia).
L’accordo raggiunto dalle parti, se sottoscritto anche dai legali, ha valore di titolo esecutivo.

INCONTRI SUCCESSIVI E CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Dal confronto svolto nel corso del primo incontro sorge spesso l’esigenza di approfondire alcune circostanze e di fissare uno o più incontri successivi.
All’esito di questa fase negoziale (che deve una durata non superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 3 mesi con accordo scritto delle parti) il mediatore attesterà la conclusione della procedura con esito positivo o negativo.
In caso di accordo sarà dovuta l’indennità aggiuntiva prevista dalla legge e dal regolamento di Concormedia ed il Mediatore rilascerà un verbale al quale verrà allegato il testo dell’accordo redatto, di norma, dagli avvocati delle parti. Il verbale (sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e da mediatore) e l’accordo (sottoscritto dalle sole parti e loro avvocati) vengono depositati presso la sede dell’Organismo.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE

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