Costi della Mediazione

AVVIA SUBITO UNA MEDIAZIONE

I costi della mediazione

Per le mediazione depositate dopo il 15/11/2023 sono previsti, oltre alle spese di segreteria, costi fissi per il primo incontro di mediazione (spese di avvio e di mediazione) ed eventuali ulteriori costi in relazione alle seguenti ipotesi:
– accordo raggiunto all’esito del 1° incontro
– prosecuzione della mediazione oltre al 1° incontro
– accordo raggiunto all’esito di incontri successivi

mediazione

Costi del primo incontro di mediazione

Per attivare la mediazione e per aderirvi sono dovute le spese di avvio e di mediazione del 1° incontro.
Tali spese sono dovute da ciascuna parte istante al momento del deposito della mediazione e da ciascuna parte convocata al momento dell’adesione.
Se la mediazione si conclude al primo incontro senza accordo non sono dovute spese ulteriori.

La rinuncia della parte istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità già corrisposte.

SPESE DI AVVIO/ADESIONE E DEL 1° INCONTRO

Nelle materie obbligatorie
€ 97,60 iva inclusa per liti fino ad € 1.000
€ 190,32 iva inclusa per liti fino ad € 50.000
€ 273,28 iva inclusa per liti superiori ad € 50.000

SPESE DI AVVIO/ADESIONE E DEL 1° INCONTRO

Nelle materie facoltative
€ 122,00 iva inclusa per liti fino ad € 1.000
€ 237,90 iva inclusa per liti fino ad € 50.000
€ 341,60 iva inclusa per liti superiori ad € 50.000

Spese di segreteria

Per i costi di convocazione, di organizzazione e di gestione degli incontri sono dovuti i seguenti importi:

  • per ciascuna convocazione delle parti chiamate a mezzo raccomandata A/R e a mezzo raccomandata 1: € 15
  • per richieste di rinvio del primo incontro o degli incontri successivi già fissati, con preavviso inferiore a sette giorni: € 20 + iva
  • per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma, quando la parte priva di firma digitale ne fa richiesta: € 10 + iva per parte

Le ulteriori spese di mediazione

Il Decreto Ministeriale 24/10/2023 n. 50 nel determinare le spese di mediazione per gli Organismi pubblici e privati, prevede, all’art. 30, il pagamento di indennità ulteriori a quelle corrisposte per il primo incontro di mediazione al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • In caso di conciliazione al primo incontro;
  • In caso di conciliazione in incontri successivi al primo
  • Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione.

Per calcolare il costo della tua mediazione puoi consultare le tariffe di Concormedia e sviluppare il preventivo OnLine

Centro Unico di Interessi

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.
Ai fini dell’individuazione del Centro unico di interessi non rilevano l’identità o l’analogia della posizione assunta dalle parti all’interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse.
Per l’individuazione del Centro unico di interessi è invece necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale.
Ciò premesso si precisano di seguito criteri e procedure adottati da Concormedia:

1.  Non costituiscono centro unico di interessi:

  • i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria;
  • i singoli comunisti nello scioglimento della comunione
  • i creditori o i debitori solidali o parziali;
  • il fideiussore e il debitore principale.

2.   La sussistenza di un Centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione o nella nota di adesione.

Determinazione del valore della lite

Ai sensi dell’art. 29 del DM 50/23 il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.
Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore in conformità ai criteri sopra menzionati.
Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sopra menzionate, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri sopra indicati, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti.
Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta maggiore, l’importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Nelle impugnativa di delibera condominiale di approvazione dei bilanci, anche in caso di contestazione del criterio di riparto di una spesa, il valore della lite si calcola sulla base dell’importo complessivo del bilancio ripartito tra tutti i condòmini in quanto “la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza” (Cass. civ. II n. 17278/2011 e1201/2010).

Modalità di pagamento

Al momento del deposito dell’istanza e dell’adesione, le parti devono allegare la ricevuta del pagamento delle spese di mediazione del primo incontro.

Tale pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Concormedia s.r.l. sulle seguenti coordinate IBAN: IT 90 S 03032032070 10000002102

IMPORTANTE: nella causale va indicato il nome delle parti in mediazione, la sede presso la quale si svolge l’incontro e, per la parte aderente, il numero di procedimento riportato sulla lettera di convocazione.

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