Cos’è la Mediazione

È uno strumento alternativo alla Giustizia ordinaria …
… è uno strumento che offre l’opportunità di giungere ad un accordo in tempi brevi, senza dover affrontare un processo.
Nella Mediazione le parti in lite, grazie all’assistenza di un terza persona neutrale, imparziale e senza potere decisionale, il mediatore, giungono ad una soluzione concordata fra loro e per entrambe soddisfacente poiché fondata sui loro effettivi interessi e bisogni.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale depositata in data 06/12/2012 la mediazione oggi può essere:
Demandata/Consigliata dal Giudice (art. 5, comma 2, D.Lgs 28/2010)
Durante una causa il giudice può invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione, sospendendo temporaneamente la causa per un massimo di 4 mesi. La mediazione può essere utilizzata in qualsiasi grado del giudizio.
Volontaria e facoltativa (art. 2, D.Lgs 28/2010)
E’ scelta dalle parti, ma non è condizione obbligatoria di procedibilità per un’azione in sede giudiziaria. La mediazione può essere sempre tentata in tutte le materie vertenti su diritti disponibili per risolvere bonariamente le controversie in sede stragiudiziale.
Per contratto o statuto (art. 5, comma 5, D.Lgs 28/2010)
La mediazione può essere obbligatoria, al di fuori dei casi previsti dalla legge, se contemplata in un contratto, nello statuto o nell’atto costitutivo di un Ente. In tali documenti può infatti essere inserita una clausola che obblighi a tentare la mediazione, prima di avviare la causa innanzi al giudice. Concormedia ha predisposto un modello di “clausola di mediazione” che può essere inserita dalle società o enti, ma anche dai professionisti privati, nei propri contratti.







