Offerta formativa e obblighi del mediatore

Tutti i  nostri corsi e seminari, salvo ove diversamente indicato e specificato per le altre città, si svolgeranno presso la nostra sede di Roma, Via Alberico II n. 4, zona Prati (a pochi passi dalla stazione della Metro A Ottaviano), in un’ampia sala formazione dotata di ogni comfort.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

In collaborazione con la rivista “la Mediazione”, presso la sede di Concormedia S.r.l. a Roma, ed in modalità webinar, nei giorni 18 e 25 novembre – 2 e 16 dicembre 2022, si terrà il Corso di Formazione per Mediatore civile e commerciale (secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010 e s.m.i.).

CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORE PROFESSIONISTA

Il nostro corso per Mediatore Professionista consente di ottenere un titolo legalmente riconosciuto dal Ministero della Giustizia, garantendo i requisiti per l’accesso a tutti gli Organismi di Mediazione sul territorio nazionale: Concormedia infatti, iscritta al n.158 del Registro degli Enti di Formazione del Ministero della Giustizia, al termine di ogni corso, consegnerà la certificazione valevole ai fini dell’iscrizione del nuovo mediatore presso un Organismo a sua scelta.

Il corso per Mediatore Professionista è articolato in 50 ore di lezione, in cui verranno sempre coinvolti i partecipanti con continue simulazioni e la proiezione di video e slides, utili per un più rapido apprendimento e 4 ore di valutazione finale.

Per partecipare al corso per Mediatore Professionista è sufficiente aver conseguito un diploma di laurea triennale o essere iscritto ad un Ordine o Collegio Professionale, tra quelli previsti dal Ministero. Gli interessati sono invitati a trasmettere la propria disponibilità ad essere contatti a info@concormedia.it.

SEMINARI SPECIALISTICI

Concormedia organizza periodicamente corsi di aggiornamento utili alla formazione continua obbligatoria, in applicazione del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, affrontando in modo più specifico i singoli ambiti di applicazione della nuova normativa in tema di mediazione.
I seminari specialistici sono composti da uno o più moduli da 6 ore ciascuno (ad es. per completare il percorso di aggiornamento è necessario frequentare uno o più seminari per un totale di 18 ore, ossia 3 moduli).
Inoltre, grazie all’ausilio di formatori con accreditata esperienza nell’ambito della comunicazione, si propone di organizzare master specialistici per fornire tecniche avanzate di negoziazione anche a chi, in mediazione, è chiamato a partecipare.

OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO DEL MEDIATORE

Per conservare il titolo di mediatore civile è necessario:

svolgere l’aggiornamento teorico biennale di 18 ore;
partecipare, nel biennio di aggiornamento pratico e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione.

Per l’aggiornamento teorico biennale, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 180/2010, entrato in vigore il 5 novembre 2010, il termine scadeva, per tutti coloro che hanno conseguito il titolo prima di tale data, il 4 novembre 2012, per gli altri, dalla data del conseguimento del titolo di mediatore, ossia, dalla data riportata sull’attestato di frequenza del corso base.

La partecipazione a 20 casi di tirocinio assistito ex D.M. 145/2011, entrato in vigore il 26 agosto 2011, alla luce anche della circolare interpretativa del 20 dicembre 2011, è un obbligo imposto a tutti coloro che hanno conseguito il titolo prima dell’entrata in vigore del D.M.145/2011  e che, perciò, andrà assolto entro il 25 agosto 2013, per gli altri a partire dalla data d’iscrizione al primo organismo di mediazione.

Il mancato assolvimento dei prescritti obblighi di aggiornamento formativo e tirocinio assistito non consente di assegnare ai mediatori incarichi di mediazione.

Si evidenzia pertanto che:
ormativi sopra indicati (entro le rispettive scadenze) fa venir meno i requisiti per l’iscrizione e quindi comporta l’impossibilità di essere designati dal proprio organismo;
–  per coloro che, pur avendone i requisiti (anche formativi), non fossero ancora iscritti come mediatori presso alcun Organismo di mediazione, deve – in via prudenziale – ritenersi comunque sussistere l’obbligo di aggiornamento formativo di durata complessiva non inferiore a 18 ore nel biennio (ritenute necessarie per non far venir meno il requisito minimo della formazione obbligatoria). Invece, per gli stessi soggetti, non sussiste l’obbligo del tirocinio assistito (come chiarito dalla circolare ministeriale 20/12/2011) in quanto obbligatorio soltanto per i mediatori già iscritti presso un organismo.

Si consiglia:
–  di informare ciascun organismo presso il quale si è iscritti circa l’avvenuto completamento dell’iter di aggiornamento formativo: la normativa, infatti, non pone a carico degli organismi alcun adempimento in tal senso (anche se alcuni organismi, su richiesta degli Ispettori del Ministero della Giustizia, hanno provveduto e/o stanno provvedendo a richiedere ai propri iscritti l’autocertificazione sul possesso dei requisiti). 

Tali obblighi, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, c.d. decreto del Fare, riguarda anche gli avvocati che iscritti all’albo sono mediatori di diritto.

Coloro che non abbiano frequentato un corso base da mediatore, per esercitare la professione di mediatore, devono obbligatoriamente essere accreditati presso un organismo, sia pubblico che privato, e, dalla data di accredito, sono soggetti, al pari degli altri mediatori, all’obbligo di aggiornamento professionale biennale teorico di 18 ore ed alla partecipazione ai 20 tirocini di mediazione in virtù di quanto disposto dai D.M. 180 del 2011 e 145 del 2012.

Ai sensi dell’art. 55 bis del Codice Deontologico Forense:

“L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti
in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata
competenza.

Per cui gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati.

Concormedia consente ai propri mediatori di partecipare gratuitamente ai tirocini assistiti. I tirocinanti si impegnano a contattare la Segreteria al fine di concordare le date nelle quali assisteranno alle mediazioni e ad annotare il numero di protocollo, la data ed il numero di incontri per ciascuna mediazione, onde evitare alla Segreteria di dover procedere a dispendiose ricerche in termini di tempo per ciascun mediatore qualora si abbia la necessità di avere una certificazione attestante l’avvenuto espletamento del tirocinio.

Si evidenzia che, una volta confermata la propria partecipazione all’incontro ai fini del tirocinio, i mediatori sono obbligati a presenziare. In caso di assenza, non giustificata da gravi motivi e protratta, poichè tutti i mediatori hanno il diritto – dovere di svolgere il tirocinio, l’Organismo, potrà decidere di non consentire più la partecipazione al mediatore come uditore.

I mediatori che confermano la propria presenza debbono obbligatoriamente arrivare in sede 30 min. prima dell’inizio dell’incontro per essere informati dal mediatore designato del caso di mediazione. Qualora si arrivi a mediazione già iniziata, non sarà più possibile partecipare, così come non sarà considerata valida ai fini del tirocinio assistito una presenza parziale, ossia, qualora il tirocinante se ne vada prima che sia terminato l’incontro.

Durante tutto il procedimento di mediazione è fatto obbligo al tirocinante di osservare il massimo silenzio, lo scambio di opinioni tra il mediatore e i tirocinanti su quanto accaduto in mediazione avverrà non appena le parti saranno uscite dalla sede dell’Organismo.

In caso venga effettuato un rinvio, il tirocinante può indicare al mediatore la volontà di partecipare anche al successivo incontro che varrà come ulteriore presenza ai fini dell’obbligo formativo.

Il mediatore che svolge il proprio aggiornamento sia teorico che pratico presso altri Organismi, è tenuto a rilasciarne attestazione alla Segreteria di Concormedia.

Qualora l’Organismo verifichi che, in base ai dati in proprio possesso, il mediatore non abbia svolto l’aggiornamento obbligatorio nel biennio e quindi sia decaduto, provvede alla sua cancellazione, comunicandolo al Ministero della Giustizia.