Regolamento, Fonti normative, Modulistica e Utility da consultare e scaricare gratuitamente.
REGOLAMENTO E NORMATIVA
Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia ed applicabile, ex art. 3 D.lgs 28/2010, a tutti i procedimenti di mediazione svolti da Concormedia Srl
Decreto aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96 e dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
Testo del DM 180/2010 coordinato con le modifche introdotte dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145.
MODULISTICA
Da compilare a cura della parte istanze o della parte aderente
Da compilare ogni qual volta la parte intenda farsi assistere, rappresentare ed accompagnare dall’avvocato (o da un suo rappresentante) nella procedura di mediazione.
Appare opportuno sensibilizzare gli avvocati sull’importanza che riveste la procura poiché spesso accade che a causa dei limitati poteri contenuti nella procura, o del suo mancato deposito, il mediatore sia costretto a rinviare l’incontro di mediazione.
La proposta di conciliazione verrà formulata solo se lo vorrai, in quanto i nostri mediatori, per regolamento, non formulano la proposta almeno che non gli venga richiesto espresamente da entrambe le parti.
E’ invece prevista (a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 145/2011 che ha modificato il D.M. 180/2010) la possibilità della c.d. “proposta in contumacia”: se la parte istante lo chiede, il mediatore può sempre formulare la proposta di conciliazione quando l’altra parte non si è presentata e non ha aderito alla mediazione.
Se vuoi omologare l’accordo raggiunto in sede di mediazione scarica il modello di “Istanza di Omologazione” dell’accordo di mediazione.
Ricordati che l’istanza di omologazione deve essere rivolta al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo prescelto per la mediazione anche quando (ai sensi dell’art. 8,comma 2, del D.lgs. n. 28/2010) la sede del procedimento di mediazione sia stata stabilita in un luogo diverso.
La mediazione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando viene inserita la “Clausola di Mediazione” all’interno di un contratto (anche di conferimento di incarico professionale) o dello Statuto di una Società o Ente.
L’avvocato è tenuto ad informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste, nonché dei casi in cui il tentativo di conciliazione in sede di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’informativa deve essere fornita in maniera chiara e per iscritto e non può essere contenuta nella procura ad litem, ma in un documento separato da depositare nel fascicolo dell’eventuale giudizio.
Vi è da precisare che tale obbligo sorge solo nel momento in cui il cliente conferisce all’avvocato l’incarico e non più, come previsto nello schema di decreto del 28/10/09 “nel primo colloquio”.
La sanzione per la violazione di tale obbligo è l’annullabilità del contratto di patrocinio tra avvocato e cliente. Tuttavia, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo: “si tratta di un vizio che non si riverbera sulla validità della procura” e, secondo l’opinione più accreditata, il difensore può supplire alla mancata allegazione dell’informativa all’atto introduttivo in momento successivo, depositando il documento in corso di causa, evitando così la convocazione della parte da parte del Giudice e valendo ciò anche come convalida ex art. 1444 c.c. ove l’informativa sia stata sottoscritta in un momento successivo all’atto di conferimento dell’incarico (Tribunale di Varese, Ordinanza 06/05/2011).
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