benefici fiscali
Credito di imposta
La mediazione comporta per le Parti dei benefici fiscali effettivi.
Le spese di mediazione, oltre ai compensi per l’assistenza legale ed il contributo unificato, sono oggi recuperabili attraverso il credito di imposta per cui il Ministero ha istituito una piattaforma, ha finanziato i relativi capitoli di bilancio ed in caso di incapienza garantirà la integrale copertura dei crediti riconosciuti
La disciplina dei crediti fiscali
La riforma Cartabia è intervenuta in maniera efficace sulla materia degli incentivi fiscali per le parti e gli organismi di mediazione, la cui disciplina è contenuta nell’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Il nuovo art. 20 del suddetto decreto stabilisce che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza di euro 600, che nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, fino a concorrenza di euro 600 ed invece, in caso di mancato accordo della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
Tale credito di imposta è utilizzabile dalla parte nel limite complessivo di euro 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche, e di euro 24.000 per le persone giuridiche.
La norma stabilisce poi che è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518.
Per garantire l’effettiva fruizione dei crediti di imposta è stato emanato il decreto del Ministero della Giustizia 1 agosto 2023 “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023.
Tale decreto indica le modalità di riconoscimento dei crediti di imposta previsti, i documenti da invia-re per la richiesta, i controlli sulla loro autenticità, e chiarisce che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Giustizia all’indirizzo lsg.giustizia.it.
La piattaforma digitale per chiedere i crediti di imposta previsti dalla normativa sulla mediazione è attiva dalla fine di gennaio 2024
Modalità e termini di presentazione della domanda
Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
Sistema Pubblico di identità digitale(SPID)
Carta nazionale dei servizi (CNS)
Carta di identità elettronica (CIE)
Le domande devono essere presentare entro il 31 marzo 2024 se i crediti di imposta si riferiscono alle procedure intraprese dopo il 30 giugno 2023 e chiuse entro il 31 dicembre 2023.
Una volta effettuato l’accesso scegliere “istanza credito di imposta” e compilare i moduli seguendo le indicazioni. Ricevuta la domanda il Ministero effettua le verifiche del caso ed entro il 30 aprile comunica gli imposti spettanti, da utilizzare in compensazione con modello F24 o in detrazione se chi fa domanda non è titolare di reddito autonomo o di impresa.
Crediti di imposta per le parti e gli organismi
Tramite piattaforma le parti e gli Organismo di mediazione possono chiedere i seguenti benefici fiscali:
fino a 600 euro, che scende a 300 se non si raggiunge l’accordo in mediazione, per coprire l’indennità pagata all’organismo di mediazione
fino a 518 euro se la mediazione è domandata dal giudice, per il contributo unificato versato per avviare il giudizio che poi si è estinto
il credito di imposta che viene riconosciuto agli organismi di mediazione per recuperare le indennità che non sono state versate dai soggetti che sono stati ammessi al patrocinio gratuito
Termini diversi per gli avvocati
La piattaforma serve anche agli avvocati che hanno reso il gratuito patrocinio in favore delle parti in sede di mediazione, qualora preferiscano il credito di imposta al pagamento diretta della prestazione resa. Le domande devono essere inoltrate ogni anno tra il 1° gennaio e 31 marzo o tra il 1° settembre e il 30 ottobre. In questo caso il Ministro risponde alle domande, comunicando l’importo del credito, rispettivamente entro il 30 aprile o entro il 30 ottobre, in base alla data di presentazione della ri-chiesta. I crediti così riconosciuti possono essere utilizzati in compensazione con il modello F24.