DOCUMENTI DI MEDIAZIONE
Modulistica per Avvocati
La modulistica è in formato editabile, da compilare digitalmente, e in formato Word che potrai liberamente prelevare e modificare secondo le tue esigenze
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Istanza e nota di risposta
Da compilare a cura della parte istanze o della parte aderente
PROCURA PER LA MEDIAZIONE
Da compilare ogni qual volta la parte intenda farsi assistere, rappresentare ed accompagnare dall’avvocato (o da un suo rappresentante) nella procedura di mediazione.
Appare opportuno sensibilizzare gli avvocati sull’importanza che riveste la procura poiché spesso accade che a causa dei limitati poteri contenuti nella procura, o del suo mancato deposito, il mediatore sia costretto a rinviare l’incontro di mediazione.
ISTANZA DI OMOLOGAZIONE
Se vuoi omologare l’accordo raggiunto in sede di mediazione scarica il modello di “Istanza di Omologazione” dell’accordo di mediazione.
Ricordati che l’istanza di omologazione deve essere rivolta al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo prescelto per la mediazione anche quando (ai sensi dell’art. 8,comma 2, del D.lgs. n. 28/2010) la sede del procedimento di mediazione sia stata stabilita in un luogo diverso.
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
La mediazione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando viene inserita la “Clausola di Mediazione” all’interno di un contratto (anche di conferimento di incarico professionale) o dello Statuto di una Società o Ente.
INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE
L’avvocato è tenuto ad informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste, nonché dei casi in cui il tentativo di conciliazione in sede di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’informativa deve essere fornita in maniera chiara e per iscritto e non può essere contenuta nella procura ad litem, ma in un documento separato da depositare nel fascicolo dell’eventuale giudizio.
Vi è da precisare che tale obbligo sorge solo nel momento in cui il cliente conferisce all’avvocato l’incarico e non più, come previsto nello schema di decreto del 28/10/09 “nel primo colloquio”.
La sanzione per la violazione di tale obbligo è l’annullabilità del contratto di patrocinio tra avvocato e cliente. Tuttavia, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo: “si tratta di un vizio che non si riverbera sulla validità della procura” e, secondo l’opinione più accreditata, il difensore può supplire alla mancata allegazione dell’informativa all’atto introduttivo in momento successivo, depositando il documento in corso di causa, evitando così la convocazione della parte da parte del Giudice e valendo ciò anche come convalida ex art. 1444 c.c. ove l’informativa sia stata sottoscritta in un momento successivo all’atto di conferimento dell’incarico (Tribunale di Varese, Ordinanza 06/05/2011).
MODULO DATI PER FATTURAZIONE
La fatturazione, per consenire di utilizzare il credito di imposta, viene effettuata alla parte e non allo studio legale.
Nel caso di più parti attivanti o aderenti costituenti un unico centro di interesse, indicare i dati del soggetto capofila a cui saranno intestate tutte le fatture.