Mediazione

Mediazione Civile e Commerciale

La mediazione Civile

La mediazione civile e commerciale, introdotta dal D.Lgs 28/2010, è uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria che offre l’opportunità alle parti in lite di giungere ad un accordo condiviso e vincolante (al pari di una sentenza) in tre mesi senza dover affrontare un processo.

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OLTRE 10 ANNI DI ESPERIENZA
PIU’ DI 15.000 MEDIAZIONI SVOLTE

Concormedia offre soluzioni stragiudiziali alle liti in tempi rapidi attraverso procedure di mediazione gestite nel rispetto della vigente normativa e del proprio Regolamento.

LA MEDIAZIONE IN BREVE

La mediazione civile e commerciale, introdotta dal D.Lgs 28/2010, è uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria che offre l’opportunità alle parti in lite di giungere ad un accordo condiviso e vincolante (al pari di una sentenza) in tre mesi senza dover affrontare un processo.
Concormedia gestisce le mediazioni in maniera efficace e professionale nel rispetto del proprio Regolamento e delle vigenti disposizioni di legge. Di seguito una breve guida alla Mediazione gestita dal nostro Organismo privato.

Come si attiva

Per avviare la mediazione puoi scegliere la modalità che preferisci: on-line oppure cartacea.

Segui le istruzioni per avviarla.

Come si aderisce

Aderisci alla mediazione in maniera semplice e veloce…seguendo tre semplici passi

1. Compila il modulo di adesione – NOTA DI RISPOSTA

Fai attenzione all’indicazione corretta di tutti i dati (indirizzo, e-mail, telefono, fax, etc…).
N.B. ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è essenziale l’indicazione del codice fiscale.
Per tutte le mediazioni: scarica modulo di adesione – nota di risposta

2. Al momento dell’avvio della mediazione

Nel momento in cui la parte invitata aderisce alla mediazione, devono essere corrisposte le spese di avvio del procedimento:
– 48,80 euro (i.v.a. inclusa) per le liti di valore fino a euro 250.000,00
– 97,60 euro (i.v.a. inclusa) per le liti di valore superiore a euro 250.000,00.
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
bonifico bancario sulle seguenti coordinate Concormedia s.r.l. – IBAN: IT 90 S 03032032070 10000002102
IMPORTANTE: NELLA CAUSALE VA INDICATO IL NOME DELLA PARTE (ISTANTE O INVITATA) PAGANTE E/O IL NUMERO DI PROCEDIMENTO DELLA MEDIAZIONE (QUALORA SE NE SIA A CONOSCENZA) O ALMENO LA SEDE PRESSO LA QUALE SI SVOLGE L’INCONTRO
assegno bancario consegnato presso la sede Concormedia competente territorialmente
bancomat o carta di credito – POS attivo, per ora, solo presso la sede Concormedia di Roma

3. Firma e spedisci la nota di adesione

La nota di adesione può essere firmata dalla parte o dal difensore munito di procura, ed inviata a Concormedia con ogni mezzo idoneo:
per posta, in Via Alberico II, 4 – 00193 Roma
per e-mail ad info@concormedia.it
per P.E.C. a info.concormedia@pec.it
per fax allo 06/36002521
o consegnata presso le nostre sedi

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MOMENTO DELL’ADESIONE

copia del pagamento di 48,40 euro (€ 40+iva);
copia di un documento d’identità della parte e procura speciale se la nota viene sottoscritta dal solo avvocato. La procura speciale è già predisposta in calce al modulo di adesione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’INCONTRO

Per le persone fisiche: copia della procura speciale conferita dal cliente, se impossibilitato a partecipare alla mediazione – vedi modello. Non necessaria quando già contenuta nell’istanza di mediazione.
Per le persone giuridiche ed enti:
 Procura comprovante i poteri rappresentativi del legale rappresentante della società o dell’amministratore dell’ente;
 Copia della procura speciale conferita al legale dal cliente, se impossibilitato a partecipare alla mediazione – vedi modello. Non necessaria quando già contenuta nell’istanza di mediazione.

SEDE CENTRALE CONCORMEDIA

Presso la sede centrale di Concormedia, sita in Roma, zona Prati/Borgo

SEDE DELL’ORGANISMO

Presso qualsiasi altra sede dell’Organismo presente in Italia già accreditata dal Ministero della Giustizia. Consulta l’elenco delle sedi.

ALTRE SEDI IDONEE

Le parti possono, tuttavia, di comune accordo, individuare per la loro mediazione un’altra sede ritenuta più idonea (ad es. lo studio di un professionista, la sala di un albergo, etc.), purché vi sia il consenso del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo.

PARTECIPA ONLINE DAL TUO STUDIO

Le parti ed rispettivi legali, possono partecipare agli incontri di mediazione anche direttamente dal proprio domicilio o dal proprio studio, collegandosi on line tramite il computer.

Concormedia gestisce le mediazioni sia in forma tradizionale che on line ed in entrambi i casi il procedimento è informale e viene gestito e diretto dal mediatore nella maniera più opportuna per giungere ad una conciliazione. Si possono individuare tre fasi che compongono il modello operativo del nostro Organismo di Mediazione:

FASE 1 – PREPARAZIONE

Ricevuta la domanda di mediazione Concormedia fissa l’incontro di programmazione e convoca immediatamente tutte le parti.
La domanda viene esaminata dal Responsabile Tecnico che verifica la regolarità formale e sostanziale della stessa – anche con riferimento all’indennità dovuta – e nomina il mediatore con maggiori competenza nella materia oggetto di mediazione.
Il fascicolo viene quindi trasmesso al mediatore che ha il compito di analizzare e studiare tutti gli elementi che compongono la controversia, i suoi protagonisti, verificare la partecipazione attiva di tutte le parti in gioco, incluse quelle con potere decisionale e di controllare le procure, i documenti e gli atti depositati dalle parti.

FASE 2 – SVOLGIMENTO

1. PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE. Nel primo incontro di programmazione il Mediatore illustra alle parti e ai loro avvocati lo scopo e la natura della mediazione e verifica con loro le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (art. 8, comma 1). Solo lo svolgimento di questo incontro preliminare è condizione di procedibilità (per le materie indicate). La vera e propria procedura di mediazione si svolge invece solo a seguito del consenso delle parti le quali, se non interessate alla mediazione, sono libere di decidere di non proseguire nella procedura e in questo caso il procedimento si conclude con un mancato accordo.
2. INCONTRI DI MEDIAZIONE. Se le parti decidono di proseguire nella procedura, come accennato, si procede alla vera e propria mediazione in cui non esistono formalismi o procedure prestabilite, difatti, ogni mediatore ha uno stile e delle tecniche differenti che utilizza per giungere alla conciliazione, che possono di volta in volta variare a seconda della natura della lite e dei soggetti coinvolti. Normalmente, comunque, alla fase introduttiva (primo incontro di programmazione) segue una fase che può essere definita “esplorativa/negoziale” – che rappresenta il cuore della mediazione – articolata in sezioni congiunte ed incontri riservati (c.d. caucus).
3. SESSIONE CONGIUNTA. La sessione congiunta inizia con le dichiarazioni di apertura dei soggetti in lite, i quali espongono i rispettivi punti di vista ed in tale fase è necessario individuare e concordare assieme i problemi da affrontare. È opportuno quindi che il mediatore chieda spesso dei chiarimenti e favorisca una discussione tra le parti, creando un clima favorevole di scambio d’informazioni.
4. SESSIONI PRIVATE Di norma, il mediatore facilita il negoziato separando le parti in stanze diverse e portando avanti colloqui riservati, eventualmente interrotti da altre sessioni congiunte. E’ il momento forse più importante dell’intero procedimento in cui si crea un rapporto di fiducia e di apertura tra la parte ed mediatore, il quale dovrà andare oltre a quelle che sono le posizioni e richieste inizialmente rappresentate dalle parti e cercare di far emergere i loro effettivi interessi e bisogni. Può avvenire che all’incontro di mediazione partecipino più soggetti; alle parti presenti personalmente o tramite un loro rappresentate si affiancano spesso i rispettivi legali e consulenti, o anche solo parenti e persone di fiducia. Ebbene, nel tentativo di gestire al meglio la comunicazione, l’emotività e le relazioni, il mediatore può decidere di sentire in sessioni private anche solo alcuni dei soggetti presenti all’incontro: l’avvocato senza il proprio assistito e viceversa, o solo alcune categorie come quella dei consulenti e tecnici di parte.

FASE 3 – CONCLUSIONE

La mediazione si conclude sempre con il rilascio di un verbale che, a seconda dei casi, attesterà il successo o il fallimento della procedura, come descritto nella scheda corrispondente.
Ricordiamo che i mediatori di Concormedia non possono formulare “la proposta di conciliazione” di propria iniziativa, ma solamente su richiesta di tutte le parti. Conclusa la procedura viene redatto il verbale di mediazione e viene consegnata a ciascuna delle parti una scheda di valutazione del servizio. Vedi scheda.

La procedura di mediazione si conclude sempre con il rilascio di un verbale il cui contenuto varia, però, a seconda delle situazioni:

La parte convocata non aderisce alla mediazione

Viene rilasciato un verbale di mancata conciliazione per assenza della parte invitata alla mediazione.

Le parti sono presenti ma non intendono proseguire nella mediazione all’esito del primo incontro o, comunque, non raggiungono l’accordo

Viene rilasciato un verbale che attesta il fallimento del tentativo di mediazione.

Le parti raggiungono l’accordo

Viene rilasciato un verbale al quale è allegato il testo dell’accordo  redatto di norma dagli avvocati delle parti.Il verbale (sottoscritto dalle parti e dal mediatore) e l’accordo (sottoscritto dalle sole parti) vengono depositati presso la sede dell’Organismo. Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Quando non tutte le parti sono assistite da un avvocato, le stesse parti, se hanno interesse, possono far omologare il verbale di accordo dal Presidente del Tribunale.

Per conoscere i costi della mediazione, vai alla pagina corrispondente

VANTAGGI E AGEVOLAZIONI FISCALI

VANTAGGI ECONOMICO/FISCALI

Gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione – dall’istanza di mediazione al verale conclusivo della procedura – sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è poi esente dall’imposta di registro se il valore (dell’accordo) non supera i 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; in ipotesi di controversia conclusasi positivamente con un verbale di accordo del valore di 150.000 euro, che si voglia o si debba sottoporre a registrazione, l’imposta di registro dovuta sarà quindi determinata solo sul differenziale rispetto alla soglia in esenzione, pari ad un valore di 100.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA

La legge riconosce a ciascuna parte un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro in caso di successo della mediazione.
Pertanto, ciò che le parti spendono per la mediazione lo recuperano con un credito d’imposta fino a 500 euro, che può essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Per esempio, se la parte paga 500 euro d’indennità di mediazione, l’anno successivo invece di versare 2.000 euro di tasse, ne verserà solo 1.500.
In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
NB: L’indennità pagata, fino ad un massimo di 500 €, viene quindi totalmente recuperata detraendo dalle tasse da pagare l’importo corrisposto per la procedura di mediazione.

MODULISTICA

ISTANZA E NOTA DI RISPOSTA

Da compilare a cura della parte istanze o della parte aderente

 Domanda di mediazione
 Nota di risposta

PROCURA SPECIALE

Da compilare ogni qual volta la parte intenda farsi assistere, rappresentare ed accompagnare dall’avvocato (o da un suo rappresentante) nella procedura di mediazione.
Appare opportuno sensibilizzare gli avvocati sull’importanza che riveste la procura poiché spesso accade che a causa dei limitati poteri contenuti nella procura, o del suo mancato deposito, il mediatore sia costretto a rinviare l’incontro di mediazione.

 Procura speciale

ISTANZA DI OMOLOGAZIONE

Se vuoi omologare l’accordo raggiunto in sede di mediazione scarica il modello di “Istanza di Omologazione” dell’accordo di mediazione.
Ricordati che l’istanza di omologazione deve essere rivolta al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo prescelto per la mediazione anche quando (ai sensi dell’art. 8,comma 2, del D.lgs. n. 28/2010) la sede del procedimento di mediazione sia stata stabilita in un luogo diverso.

 Scarica il modello

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

La mediazione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando viene inserita la “Clausola di Mediazione” all’interno di un contratto (anche di conferimento di incarico professionale) o dello Statuto di una Società o Ente.

 Scarica il modello

INFORMATIVA

L’avvocato è tenuto ad informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste, nonché dei casi in cui il tentativo di conciliazione in sede di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’informativa deve essere fornita in maniera chiara e per iscritto e non può essere contenuta nella procura ad litem, ma in un documento separato da depositare nel fascicolo dell’eventuale giudizio.

Vi è da precisare che tale obbligo sorge solo nel momento in cui il cliente conferisce all’avvocato l’incarico e non più, come previsto nello schema di decreto del 28/10/09 “nel primo colloquio”.

La sanzione per la violazione di tale obbligo è l’annullabilità del contratto di patrocinio tra avvocato e cliente. Tuttavia, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo: “si tratta di un vizio che non si riverbera sulla validità della procura” e, secondo l’opinione più accreditata, il difensore può supplire alla mancata allegazione dell’informativa all’atto introduttivo in momento successivo, depositando il documento in corso di causa, evitando così la convocazione della parte da parte del Giudice e valendo ciò anche come convalida ex art. 1444 c.c. ove l’informativa sia stata sottoscritta in un momento successivo all’atto di conferimento dell’incarico (Tribunale di Varese, Ordinanza 06/05/2011).

 Scarica il modello

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE

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