Vantaggi economici

Riforma Cartabia

Vantaggi della mediazione

La riforma Cartabia ha incentivato il ricorso alla mediazione civile e commerciale grazie all’introduzione di diversi vantaggi economici e fiscali ed agevolazioni per i meno abbienti

Vantaggi della mediazione nella riforma

I vantaggi economici della mediazione

Il primo aspetto positivo della mediazione è la sua convenienza economica.
La mediazione è infatti meno costosa rispetto al processo anche grazie ad alcuni benefici fiscali che la riforma ha introdotto ex novo.

Esenzione da tasse, bolli e spese

Il primo beneficio fiscale della mediazione è rappresentato dall’esenzione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti adottati e redatti nel corso della mediazione (dall’istanza di mediazione al verbale conclusivo della procedura) dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Aumento fino a 100.000 euro dell’esenzione dell’imposta di registro

Il verbale di accordo è poi esente dall’imposta di registro se il valore (dell’accordo) non supera i 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. In ipotesi di controversia conclusasi positivamente con un verbale di accordo del valore di 150.000 euro, che si voglia o si debba sottoporre a registrazione, l’imposta di registro dovuta sarà quindi determinata solo sul differenziale di 50.000 euro.

Crediti di imposta per parti e organismi

Quando le parti raggiungono un accordo in sede di mediazione la legge riconosce loro un credito di imposta fino all’importo di 600 euro, da calcolare sulla indennità sostenuta per avviare e proseguire gli incontri del procedimento di mediazione.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità, perché obbligatoria per legge o perché demandata dal giudice, alle parti viene riconosciuto un altro credito di imposta.
L’importo del credito di imposta, che anche in questo caso è riconosciuto nel limite di 600 euro, viene calcolato in base alla somma che spetta all’avvocato a titolo di compenso, come previsto dai parametri forensi.
I crediti di imposta appena visti sono riconosciuti nei limiti di un determinato importo annuale, che è di 2.400,00 euro per le persone fisiche e di 24.000,00 euro per le persone giuridiche.
A questi crediti di imposta se ne aggiunge un altro, che viene riconosciuto se il processo si estingue.
Il credito viene riconosciuto se la mediazione si è conclusa con un accordo e il suo importo viene calcolato in base valore del contributo unificato a favore di chi ne ha sostenuto il costo, nel limite di 518,00 euro.
Anche gli organismi di mediazione beneficiano di un credito di imposta da calcolare sull’importo dell’indennità che non può essere richiesta alla parte ammessa al patrocinio gratuito, fino all’importo annuale di 24.000,00 euro.
Per un approfondimento visita la pagina “credito di imposta”

Nessuna spesa aggiuntiva in caso di mancato accordo

La parte che presenta o aderisce alla mediazione deve versare all’Organismo un importo pari alle spese documentate e a quelle per il primo incontro di mediazione.
Se però il primo incontro si conclude senza un accordo tra le parti, le stesse non devono sostenere altri costi.

Patrocinio gratuito anche per la mediazione

La riforma ha introdotto l’istituto del patrocinio gratuito anche per la procedura di mediazione, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla legge.
Il soggetto che è ammesso al patrocinio gratuito non deve quindi pagare alcuna indennità all’organismo se la mediazione è obbligatoria per legge o se la stessa è condizione di procedibilità della domanda in quanto domandata dal giudice.

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