Mediazione Civile

Mediazione Civile e Commerciale

La mediazione Civile

La mediazione civile e commerciale, introdotta dal D.Lgs 28/2010 ed aggiornata dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è una modalità di approccio efficace alla gestione positiva dei conflitti che offre alle parti in lite l’opportunità di giungere ad un accordo condiviso e vincolante (al pari di una sentenza) in tre mesi senza dover affrontare un processo.

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LA MEDIAZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

Dal 30 giugno 2023 sono entrate in vigore in via definitiva le disposizioni della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che ha posto l’accento su uno dei principi fondamentali della giustizia, la conciliazione, implementando il ricorso alla mediazione quale strumento centrale delle ADR favorendo la risoluzione delle controversie attraverso il dialogo e la conciliazione, anziché attraverso lunghe e costose battaglie giudiziarie.

Le nuove norme paiono destinate a dare alla mediazione un impulso ulteriore e, auspicabilmente, decisivo nella direzione di estenderla e favorirla quale strumento di risoluzione delle controversie che guarda al rapporto giuridico nella sua interezza allo scopo di pervenire ad accordi conciliativi stabili.

La Riforma Cartabia ha introdotto, all’art. 7, importanti modifiche al D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale.

Di seguito le principali novità sulla procedura:

  • Nuove materie soggette a condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria):
    contratti di associazione in partecipazione, contratti di consorzio, contratti di franchising, contratti d’opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, contratti di subfornitura, società di persone (art. 5 D.Lgs. 28/2010)
  • Mediazione in materia di condominio:
    l’amministratore di condominio può attivare una procedura di mediazione, aderirvi e parteciparvi, senza dover ottenere una delega/autorizzazione dall’assemblea dei condomini; solo l’eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal mediatore saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea (art. 5-ter)
  • Implementazione della mediazione demandata dal giudice:
    Il giudice anche in sede di appello può disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6 (art. 5-quater)
  • Clausola di mediazione contrattuale o statutaria:
    quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5-sexies)
  • Durata del procedimento:
    ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo scritto delle parti (art. 6)
  • Primo incontro:
    abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un’indennità a favore dell’Organismo per lo svolgimento del primo incontro. Le parti svolgeranno pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva. Il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda – fatte salve eventuali necessità organizzative dell’Organismo di mediazione (art. 8)
  • Inasprimento delle sanzioni per la mancata partecipazione al primo incontro:
    Condanna da parte del giudice nel successivo giudizio della parte che non ha partecipato alla mediazione (quando costituisce condizione di procedibilità) senza giustificato motivo ad una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dello Stato.
    Se richiesto, condanna da parte del giudice della parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
    Segnalazione alla Corte dei Conti delle pubbliche Amministrazioni e alle Autorità di vigilanza competenti dei soggetti vigilati (es. Compagnie di Assicurazioni, Banche, Finanziarie) che non partecipano alle mediazioni senza giustificato motivo (art. 12-bis)
  • Presenza personale delle parti:
    le parti “partecipano personalmente” alla procedura; solo “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia” (art. 8)
  • Mediazione in modalità telematica:
    Ciascuna parte può chiedere di partecipare alla mediazione da remoto anche senza il preventivo consenso di tutte le altre parti del procedimento.
    Alla conclusione di ogni incontro svolto da remoto le parti ed i loro avvocati devono sottoscrivere il verbale secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 8-bis)
  • Incremento dei vantaggi economici e fiscali:
    Accesso ad un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e per gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica (il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione).
    Rimborso del contributo unificato, tramite credito d’imposta fino a € 518 versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione (art. 20)
  • Patrocinio a spese dello Stato:
    per l’esenzione dalle spese di mediazione è necessario ottenere ammissione al gratuito patrocinio da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione (art. 15-bis e ss.)

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