Costi della Mediazione

AVVIA SUBITO UNA MEDIAZIONE

I costi della mediazione

Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione sono costituite dalle spese di avvio e dalle spese vive per le convocazioni.
Le indennità di mediazione sono dovute solo a seguito della prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro.

mediazione

Spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione

Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione sono costituite dalle spese di avvio e dalle spese vive per le convocazioni. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e da ciascuna Parte Convocata al momento dell’adesione

La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio.

Spese di avvio e di adesione

€ 40,00 + IVA per le liti fino a € 250.000,00 e
€ 80,00 + IVA per le liti superiori a € 250.000,00;

Spese vive per le convocazioni

€ 15,00 + IVA per ciascuna convocazione a mezzo raccomandata A/R e a mezzo raccomandata 1.

Spese di segreteria

Concormedia attualmente non prevede il pagamento delle spese di segreteria per i costi per l’organizzazione e la gestione degli incontri, in relazione alle seguenti attività:

richiesta di rinvio del primo incontro o degli incontri successivi (già fissati);
richiesta di estensione della procedura ad altre Parti;
svolgimento degli incontri in sede diversa da quella territorialmente competente.

Indennità di mediazione per il proseguimento oltre il primo incontro

1 - Determinazione delle spese di mediazione

Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo, e sono dovute da ciascuna parte nella misura indicata nelle “tariffe” di cui al link dedicato.

Per calcolare il costo della tua mediazione puoi consultare le tariffe e/o sviluppare il preventivo OnLine

2 - Determinazione del Centro Unico di Interessi

L’art. 16 comma 12 del D.M. 180/2010, prevede che ai fini della corresponsione delle spese di avvio e delle spese di mediazione, più soggetti si considerano come unica parte quando rappresentano un Centro unico di interessi.
Ai fini dell’individuazione del Centro unico di interessi non rilevano l’identità o l’analogia della posizione assunta dalle parti all’interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse.
Per l’individuazione del Centro unico di interessi è cioè necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi, appunto, quale Centro unico di interessi, in maniera tale che gli stessi, anche astrattamente, non possano avere interessi confliggenti.

Ciò premesso, si precisano di seguito criteri e procedure adottati presso questo Organismo di Mediazione.

1) Non costituiscono centro unico di interessi:
– i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria,
– i singoli comunisti nello scioglimento della comunione,
– i creditori o i debitori solidali o parziali;
– il fideiussore e il debitore principale.

2) La sussistenza di un Centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione o nella nota di adesione.

3 - Determinazione del valore della lite

L’indennità, dovuta per ciascuna parte, è legata al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato l’Organismo o il Mediatore lo determina d’Ufficio nello scaglione di valore Indeterminato Basso (da € 10.000 ad € 25.000), Indeterminato Medio (da € 25.000 ad € 50.000) o Indeterminato Alto (da € 50.000 ad € 250.0000).
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta maggiore, l’importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Nelle impugnativa di delibera condominiale di approvazione dei bilanci, anche in caso di contestazione del criterio di riparto di una spesa, il valore della lite si calcola sulla base dell’importo complessivo ripartito tra tutti i condòmini in quanto “la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza” (Cass. civ. II n. 17278/2011 e 1201/2010).

4 - Tabella delle indennità di mediazione

Consulta le tariffe

5 - Aumento in caso di complessità e proposta

Concormedia NON applica le maggiorazioni del 20% previste per legge in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura e nel caso di formulazione della proposta del mediatore.

Agevolazioni fiscali

In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. Tale credito è invece ridotto ad € 250 se la mediazione si conclude senza accordo. Pertanto, ciò che le parti spendono per la mediazione lo recuperano con un credito d’imposta, fino a 500 euro, che può essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.
Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al Giudice ex art. 91 c.p.c.

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:

bonifico bancario sulle seguenti coordinate Concormedia s.r.l. – IBAN: IT 90 S 03032032070 10000002102 . IMPORTANTE: NELLA CAUSALE VA INDICATO IL NOME DELLA PARTE (ISTANTE O INVITATA) PAGANTE E/O IL NUMERO DI PROCEDIMENTO DELLA MEDIAZIONE (QUALORA SE NE SIA A CONOSCENZA) O ALMENO LA SEDE PRESSO LA QUALE SI SVOLGE L’INCONTRO.
assegno bancario consegnato presso la sede Concormedia competente territorialmente
bancomat o carta di credito – POS attivo, per ora, solo presso la sede Concormedia di Roma

Il pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.