Mediazione: non è valida la convocazione inviata al legale della parte chiamata

Mediazione: non è valida la convocazione inviata al legale della parte chiamata
Tribunale Ordinario di Novara Prima CIVILE- Sentenza n.434-2022 del 15/07/2022

A cura del Mediatore Avv. Roberto De Stefano da Roma
Concormedia

Commento:
Decidendo una controversia in materia di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 434 del 15/07/2022, ha affermato che l’avviso di convocazione in mediazione notificato al difensore di controparte determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, con impossibilità di sanare tale vizio.

Sul punto il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • l’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”;
  • la normativa, però, non contempla in alcuna parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito;
  • è, invece, necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato e ciò al fine di valorizzazione la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitti;
  • pertanto, è valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore;
  • nel caso de quo, la comunicazione di avvio della mediazione non è stata notificata in modo corretto e conforme al dettato normativo: infatti è stata trasmessa a mezzo pec presso il domicilio eletto e, quindi, al difensore costituito in giudizio, anche se nella procura alle liti l’opponente aveva eletto domicilio solo per la fase giudiziale e nulla era stato indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione.

Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto irregolare la convocazione e improcedibile la domanda giudiziale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed impossibilità di sanare tale inerzia in virtù dell’art. 153, 2 comma, c.p.c.

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