MEDIAZIONE – NON E’ VALIDA LA PROCURA ALL’AVVOCATO
A cura del Mediatore Avv. Roberto De Stefano da Roma
Concormedia
Commento:
“la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente” almeno nei casi in cui la mediazione è obbligatoria per legge o è disposta dal giudice.
È questa l’indicazione che arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9608 del 15 aprile 2026 che segna una netta inversione di marcia rispetto al precedente orientamento.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019 aveva enunciato il principio diametralmente opposto affermando che la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
In attesa di verificare se tale nuovo orientamento rimarrà isolato o troverà conferma nelle successive pronunce, deve ritenersi che la questione sia oggi ancora aperta e si auspica sul punto un intervento chiarificatore della Sezioni Unite.


