Il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata non è perentorio.

Il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata non è perentorio
Corte di Cassazione, sentenza n.40035-21 del 14/12/2021

A cura del Mediatore Avv. Roberto De Stefano da Roma
Concormedia

Commento:
“Il termine per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia volto prima dell’udienza fissata per la verifica dell’esito”.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40035/2021 depositata lo scorso 14 dicembre. Con la citata pronuncia il Supremo Collegio ha nuovamente affrontato l’argomento, risolto in passato con pronunce discordanti (cfr. Cass. n. 1064/2005 e Cass. n. 2775/2020) affermando
che: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d. lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.

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