Partecipazione diretta dei condomini alla mediazione senza Amministratore

Partecipazione diretta dei condomini alla mediazione senza Amministratore
Corte di Appello di Venezia – Seconda Sezione Civile – Sentenza 21 n.921-2022 del 07/04/2022

A cura del Mediatore Avv. Roberto De Stefano da Roma
Concormedia

Commento:
Con la pronuncia in commento la Corte d’Appello di Venezia afferma che:“non si può trarre dai commi terzo e quarto dell’art. 71 quater disp. att. c.c. “che la presenza dell’amministratore munito della delibera dell’assemblea condominiale alla mediazione sia indispensabile laddove tutti i condomini siano presenti”.
Secondo la Corte d’Appello, infatti: “laddove alla mediazione prendano parte tutti i condomini, id est i mandanti dell’amministratore quali titolari dei diritti sostanziali oggetto di mediazione, non vi è alcun motivo per negare la regolarità della procedura di mediazione, ravvisando il mancato adempimento della condizione di procedibilità”.
Diversamente opinando, rileva la Corte di Appello, si determinerebbe un “evidente anacronismo … nel porre la necessità di dar corso alla mediazione con la presenza di un amministratore munito di una delibera da parte di quei medesimi soggetti che pure erano presenti avanti al mediatore affinché si munisca della autorizzazione da parte di quei medesimi soggetti”.
La facoltà per i condomini di avvalersi dell’amministratore quale proprio mandatario, secondo la pronuncia in commento, non preclude quindi ai condomini la possibilità ed il diritto di assumere direttamente e in prima persona la gestione dei propri diritti.

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