Le novità sulla Mediazione civile in vigore dal 28 febbraio 2023

Introduzione

Da oggi entrano in vigore alcune delle modifiche alla normativa sulla mediazione civile introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia – D.lgs. n. 149/2022.
In particolare, a decorrere dal oggi 28 febbraio 2023 hanno effetto le nuove norme in tema di: accesso alla mediazione (art. 4), mediazione in modalità telematica (art. 8-bis), conclusione del procedimento (art. 11), accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11-bis), conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12-bis).
Il 30 giugno 2023 saranno invece operative tutte le altre novità previste dalla predetta riforma in tema di: ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio (art. 5), disciplina applicabile all’amministratore di condominio (art. 5-ter), mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), mediazione su clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies), abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito (art. 8), patrocinio a spese dello Stato (artt. 15-bis e ss.), formazione dei mediatori (art. 16).
Nel presente contributo vengono esaminate le norme che introducono le novità da oggi in vigore più rilevanti per le parti in mediazione, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e per gli enti vigilati come banche e assicurazioni.

Competenza territoriale e deposito dell’istanza
Art. 4

Accesso alla mediazione

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

Analisi dell’art. 4

Con tale disposizione oggi la competenza territoriale dell’organismo di mediazione – che è quella del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia – può essere derogata su accordo delle parti.
In mancanza di tale accordo ed in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si deve svolgere davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Al fine di determinare quale domanda sia stata depositata per prima occorre effettuare una distinzione a seconda che la mediazione si svolga avanti ad organismi pubblici o privati: i primi possono rilasciare una dichiarazione che è dotata di fede pubblica (atteso che alla loro attività di documentazione l’ordinamento assegna efficacia probatoria), mentre i secondi, gli organismi privati, devono fornire la prova del deposito dell’istanza mediante produzione della ricevuta della pec, timbro della raccomandata, ecc. (non essendo sufficiente la mera dichiarazione dell’organismo che attesta che il deposito è avvenuto ad una certa data e ora).

La nuova disciplina della mediazione telematica
Art. 8-bis

Mediazione in modalità telematica
  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Analisi dell’art. 8-bis

La disposizione in esame consente a ciascuna parte di partecipare alla mediazione da remoto anche senza il preventivo consenso di tutte le altre parti del procedimento.
Alla conclusione di ogni incontro svolto da remoto le parti ed i loro avvocati devono sottoscrivere il verbale secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) il quale prevede, all’articolo 47 che: ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se:
a. sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b. ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c. ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;
d. ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata.

Tali disposizioni devono essere poi coordinate con quelle previste dall’art. 83, comma 20-bis, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (tutt’oggi in vigore), il quale prevede che in caso di procedura telematica: “l’avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

In concreto posso quindi verificarsi le seguenti situazioni:

la parte partecipa alla mediazione on line collegandosi da casa propria:

  • se è in possesso di firma digitale la parte deve sottoscrivere digitalmente il verbale ricevuto dall’organismo ed inviarlo al proprio avvocato, il quale deve fare altrettanto e restituirlo, a mezzo pec, all’organismo (con la doppia sottoscrizione digitale);
  • se sprovvisto di firma digitale, la parte deve stampare il verbale inviatogli dall’organismo, sottoscriverlo, scannerizzarlo (anche tramite foto dal cellulare) ed inviarlo al proprio avvocato, il quale deve firmare il documento in digitale (meglio in formato Pades) dichiarando autografa la sottoscrizione apposta del proprio cliente collegato da remoto e restituirlo all’organismo (con firma autografa del cliente e firma digitale dell’avvocato).

la parte partecipa alla mediazione on line presso lo studio del proprio avvocato

  • l’avvocato deve stampare il verbale ricevuto dall’organismo, farlo firmare dal cliente (“di proprio pugno”), scannerizzato, sottoscriverlo digitalmente dichiarando l’autografia della sottoscrizione apposta del proprio cliente, ed infine restituito all’organismo a mezzo pec. (con firma autografa del cliente e firma digitale dell’avvocato).

Limitazione della responsabilità
dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche
Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Analisi dell’art. 11-bis

Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 prevede che: “In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile e’ limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.

Tale limitazione di responsabilità può favorire la conclusione di accordi in sede di mediazione da parte dei funzionari delle Amministrazioni ed Enti pubblici e si auspica possa incrementare l’utilizzo e la partecipazione degli stessi a tale istituito.

Innalzamento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione con
segnalazione alla Corte dei Conti e alle autorità di vigilanza
Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
  1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
Analisi dell’art. 12-bis

La norma in esame ha raddoppiato la sanzione, oggi vigente, a carico della parte che senza giustificato motivo non partecipa al primo incontro di mediazione, prevedendo che quest’ultima possa essere condannata dal Giudice al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

La norma ha poi introdotto la possibilità che il giudice possa condannare la parte soccombente, che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, al pagamento in favore della parte vincitrice, che ne abbia fatto richiesta, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Da oggi gli avvocati potranno quindi chiedere al giudice la condanna della controparte, che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, al pagamento in favore dei propri assistiti della predetta somma.