Mediazione obbligatoria: domanda improcedibile se la parte delega un terzo a sostituirla in mediazione senza giustificati motivi

Mediazione obbligatoria: domanda improcedibile se la parte delega un terzo a sostituirla in mediazione senza giustificati motivi

A cura del Mediatore Avv. Roberto De Stefano da Roma
Concormedia

Commento:

Nel confermare il principio già sancito dal Tribunale di Firenze nel 2024 (sent. n. 316/24) pochi giorni fa il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 664/2026 ha dichiarato, d’ufficio, l’imrocedibilità della domanda di annullamento della delibera condominiale proposta dagli attori ritenendo non avverata la condizione di procedibilità sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti.

Il Tribunale ha osservato che: “nella fattispecie, gli attori non hanno partecipato personalmente all’incontro di mediazione, ma si sono fatti rappresentare dal proprio difensore” e pur dando atto che l’attuale normativa, anche a seguito della riforma Cartabia, prevede tale possibilità, ha però evidenziato che la possibilità di farsi sostituire da un terzo all’incontro di mediazione è prevista “solo in presenza di giustificati motivi, identificati dalla giurisprudenza in ragioni specifiche e circostanziate inerenti impedimenti non altrimenti superabili”.

Tanto premesso il Giudice Salentino ha rilevato che: “nel caso in esame nessuno degli attori ha partecipato personalmente al procedimento di mediazione senza addurre al riguardo alcun giustificato motivo. Il che rende il tentativo di mediazione esperito non effettivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda”.

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