La Legge 26 novembre 2021 n. 206 (G.U. del 9.12.2021) delega al Governo la revisione e la semplificazione delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie ed inoltre la raccolta di tutte le normative in materia in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC).
L’esercizio della delega dovrà prevedere entro un anno dall’entrata in vigore della legge: l’estensione delle materie in cui è prevista la mediazione come condizione di procedibilità (contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub-fornitura); la semplificazione degli incentivi fiscali e l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro; l’introduzione di
significative misure per favorire la partecipazione al procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 delle parti, delle amministrazioni pubbliche attraverso la non punibilità in materia contabile per i propri rappresentanti, degli amministratori di condominio attraverso la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, di aderirvi e parteciparvi.
Tali provvedimenti renderanno più semplice l’applicazione della norma e comporteranno significativi miglioramenti in termini di risultati e di diffusione della mediazione. Diffusione che assumerà traguardi ancor più importanti se la Legge manterrà fede all’obiettivo di riduzione dei tempi della giustizia del 40% in cinque anni secondo le aspettative del Pnrr.
La riduzione dei tempi di giustizia favorisce meglio di ogni altro provvedimento la diffusione della mediazione. Infatti l’alta incidenza della mancata partecipazione ad una procedura di mediazione, circa il 50%, è dovuta spesso alla volontà del debitore di procrastinare il più possibile la risoluzione della controversia confidando nelle lungaggini della giurisdizione. Diversamente i tempi brevi della giustizia favoriranno la mediazione rappresentando un’opportunità in vista di una sentenza sfavorevole imminente.
La legge delega inoltre prevede una revisione della disciplina della formazione dei mediatori e dell’idoneità per l’accreditamento dei formatori. Il legislatore individua un aggiornamento dei mediatori con percorsi formativi prevalentemente in materia giuridica e non anche dotare i percorsi universitari di giurisprudenza ed economia di materie obbligatorie quali la negoziazione, la comunicazione e la mediazione. Come formatore in mediazione sono lusingato che il decreto dirigenziale 28 settembre 2021 in attuazione del decreto legge n. 118/2021 preveda che il corso per la formazione degli esperti nella composizione negoziata si avvalga per il modulo sulla gestione delle trattative (di 10 ore su 55 totali) dei formatori dei mediatori ex dm 180/2010, ma ciò significa anche il fallimento di percorsi formativi universitari incapaci di preparare gli esperti in ADR.
Marco Ceino